Art. 1.

      1. Sono istituite nella città di Verona una sezione distaccata della corte di appello di Venezia e una sezione distaccata della corte di appello di Venezia in funzione di corte d'assise di appello.
      2. Le sezioni distaccate di cui al comma 1 hanno giurisdizione sui circondari dei tribunali di Verona, Vicenza e Bassano del Grappa.